Sentenza 256/1996 (ECLI:IT:COST:1996:256)
Massima numero 22843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 18/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Titolo
SENT. 256/96 E. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRIVATO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI SANZIONI PER LE ATTESTAZIONI FALSE - DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE AD UN RISCONTRO ISTRUTTORIO DELLA DOCUMENTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 256/96 E. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRIVATO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI SANZIONI PER LE ATTESTAZIONI FALSE - DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE AD UN RISCONTRO ISTRUTTORIO DELLA DOCUMENTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che la disposizione impugnata, prevedendo una autocertificazione del privato, rimetterebbe in sostanza alla sola volonta' di quest'ultimo la punibilita' dei reati edilizi, con violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Invero, la normativa denunciata prevede sanzioni penali, civili ed amministrative per l'ipotesi di attestazioni false, di cui pertanto l'interessato assume tutta la responsabilita' ed inoltre l'amministrazione e' sempre tenuta, nella persona del responsabile del procedimento, ad un riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o circostanze siano documentate attraverso l'autocertificazione, non precludendo questa le possibilita' di accertamento di ufficio e di ispezioni ove ritenute utili o opportune. red.: A. Franco
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che la disposizione impugnata, prevedendo una autocertificazione del privato, rimetterebbe in sostanza alla sola volonta' di quest'ultimo la punibilita' dei reati edilizi, con violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Invero, la normativa denunciata prevede sanzioni penali, civili ed amministrative per l'ipotesi di attestazioni false, di cui pertanto l'interessato assume tutta la responsabilita' ed inoltre l'amministrazione e' sempre tenuta, nella persona del responsabile del procedimento, ad un riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o circostanze siano documentate attraverso l'autocertificazione, non precludendo questa le possibilita' di accertamento di ufficio e di ispezioni ove ritenute utili o opportune. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte