Sentenza 256/1996 (ECLI:IT:COST:1996:256)
Massima numero 22844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/07/1996;  Decisione del  10/07/1996
Deposito del 18/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:  22838  22840  22841  22842  22843  22845  22846


Titolo
SENT. 256/96 F. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL RUSTICO E DELLA COPERTURA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993 - POSSIBILITA' IN QUESTO CASO DI PROSEGUIRE I LAVORI DOPO TALE DATA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che, essendo l'estinzione dei reati collegata alla avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il 31 dicembre 1993, si potrebbe evitare la demolizione allorche' i lavori siano illecitamente proseguiti oltre tale data purche' entro la stessa data si siano eseguite le tamponature esterne e posto un tetto di copertura. Invero il legislatore si e' preoccupato di fissare un termine idoneo ad impedire che la sanatoria potesse estendersi senza limiti temporali ai lavori di elevazione dei rustici, onde pervenire ad una regolarizzazione dell'assetto del territorio, da cui partire per il definitivo riordino della materia. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte