Sentenza 22/2022 (ECLI:IT:COST:2022:22)
Massima numero 44583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  16/12/2021;  Decisione del  16/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44582  44584  44585  44586  44587  44588


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005).

Testo

In base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest'ultimo non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve pertanto essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809).

(Nel caso di specie, l'intervenuta applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in REMS, a seguito di assoluzione dell'imputato in via definitiva, non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni - aventi ad oggetto l'art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a, del d.l. n. 52 del 2014, come conv. - prospettate dal GIP rimettente in sede cautelare).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/12/2011  n. 211  art. 3  co. 

legge  17/02/2012  n. 9  art.   co. 

decreto-legge  31/03/2014  n. 52  art. 1  co. 1

legge  30/05/2014  n. 81  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte