Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005).
In base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest'ultimo non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve pertanto essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809).
(Nel caso di specie, l'intervenuta applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in REMS, a seguito di assoluzione dell'imputato in via definitiva, non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni - aventi ad oggetto l'art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a, del d.l. n. 52 del 2014, come conv. - prospettate dal GIP rimettente in sede cautelare).