Sentenza 39/2025 (ECLI:IT:COST:2025:39)
Massima numero 46757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/03/2025;  Decisione del  24/03/2025
Deposito del 10/04/2025; Pubblicazione in G. U. 16/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46755  46756


Titolo
Straniero - Immigrazione - Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Convalida o proroga del trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga - Disciplina - Rinvio alla procedura per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ex art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 anziché ai commi 3 e 4 del medesimo articolo - Decisione della Cassazione in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori anziché a seguito di ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, che non sospende l'esecuzione della misura, e su cui la Cassazione decide con sentenza entro dieci giorni in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 245003).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’habeas corpus, ma anche per la limitatezza del thema decidendum. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (Precedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 6

decreto-legge  11/10/2024  n. 145  art. 18  co. 1

legge  09/12/2024  n. 187  art.   co. 

decreto legislativo  18/08/2015  n. 142  art. 6  co. 5

decreto-legge  11/10/2024  n. 145  art. 18  co. 1

legge  09/12/2024  n. 187  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte