Sentenza 256/1996 (ECLI:IT:COST:1996:256)
Massima numero 22846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 18/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Titolo
SENT. 256/96 H. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ARTT. 39 L. N. 724 DEL 1994 E 35, CO. 20, E 38 L. N. 47 DEL 1985 - ESTINZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE - RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA' ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - PRETESO IMPEDIMENTO ALLA VERIFICA DELLA SALUBRITA' DEGLI APPARTAMENTI E DELLA ESISTENZA DI IDONEE INFRASTRUTTURE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ESCLUSIONE - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - PERSISTENZA DEL REATO EX ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE - OBBLIGO DEI COMUNI DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' - PERMANENZA ANCHE DOPO L'ESTINZIONE DEL REATO - POSSIBILE DEROGA ESCLUSIVAMENTE AI REQUISITI POSTI DA NORME REGOLAMENTARI E NON DA NORME DI LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 256/96 H. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ARTT. 39 L. N. 724 DEL 1994 E 35, CO. 20, E 38 L. N. 47 DEL 1985 - ESTINZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE - RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA' ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - PRETESO IMPEDIMENTO ALLA VERIFICA DELLA SALUBRITA' DEGLI APPARTAMENTI E DELLA ESISTENZA DI IDONEE INFRASTRUTTURE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ESCLUSIONE - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - PERSISTENZA DEL REATO EX ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE - OBBLIGO DEI COMUNI DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' - PERMANENZA ANCHE DOPO L'ESTINZIONE DEL REATO - POSSIBILE DEROGA ESCLUSIVAMENTE AI REQUISITI POSTI DA NORME REGOLAMENTARI E NON DA NORME DI LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost., dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' , in quanto da questo richiamati, degli artt. 38 e 35, comma 20, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il primo nella parte in cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), il secondo nella parte in cui consente il rilascio della licenza di abitabilita' anche in deroga alle disposizioni vigenti, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della tutela della salute in quanto si impedirebbe sia l'accertamento della salubrita' del singolo appartamento, sia la verifica della esistenza di idonee infrastrutture. Invero, le disposizioni impugnate vanno interpretate in un senso diverso. Infatti - premesso che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ha abrogato soltanto il primo comma dell'art. 221 del t.u. leggi sanitarie lasciando sopravvivere la sanzione penale di cui al secondo comma per il proprietario che abiti, o consenta che venga abitato, un edificio o parte di esso in assenza del certificato di abitabilita' - l'estinzione del reato disposta dall'art. 38 l. n. 47 del 1985 non esclude ogni obbligo da parte del comune di accertamento delle condizioni di salubrita' ai fini della abitabilita' degli edifici. D'altro canto, il certificato di abitabilita' non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l'edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi da quelli di semplice agibilita' o da altri usi non abitativi, quando alcuni locali non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilita' piena, ancorche' oggetto di concessione edilizia in sanatoria. L'art. 35, co. 20, l. n. 47 del 1985, poi, consente, in seguito alla concessione in sanatoria, il rilascio della licenza di abitabilita' o agibilita' anche in deroga alle disposizioni vigenti, ma la deroga riguarda solo i requisiti fissati da norme regolamentari e non anche i requisiti richiesti da disposizioni legislative (quali ora l'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), dovendo invece il comune verificare che al momento del rilascio del certificato siano osservate tutte le norme di legge in materia di abitabilita' e servizi essenziali relativi, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, sul consumo energetico, ecc. Pertanto, non e' venuta meno ogni tutela della salubrita' degli edifici ed ogni verifica di idoneita' delle infrastrutture, permanendo in capo ai comuni tutti gi obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilita' degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari. red.: A. Franco
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost., dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' , in quanto da questo richiamati, degli artt. 38 e 35, comma 20, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il primo nella parte in cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), il secondo nella parte in cui consente il rilascio della licenza di abitabilita' anche in deroga alle disposizioni vigenti, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della tutela della salute in quanto si impedirebbe sia l'accertamento della salubrita' del singolo appartamento, sia la verifica della esistenza di idonee infrastrutture. Invero, le disposizioni impugnate vanno interpretate in un senso diverso. Infatti - premesso che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ha abrogato soltanto il primo comma dell'art. 221 del t.u. leggi sanitarie lasciando sopravvivere la sanzione penale di cui al secondo comma per il proprietario che abiti, o consenta che venga abitato, un edificio o parte di esso in assenza del certificato di abitabilita' - l'estinzione del reato disposta dall'art. 38 l. n. 47 del 1985 non esclude ogni obbligo da parte del comune di accertamento delle condizioni di salubrita' ai fini della abitabilita' degli edifici. D'altro canto, il certificato di abitabilita' non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l'edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi da quelli di semplice agibilita' o da altri usi non abitativi, quando alcuni locali non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilita' piena, ancorche' oggetto di concessione edilizia in sanatoria. L'art. 35, co. 20, l. n. 47 del 1985, poi, consente, in seguito alla concessione in sanatoria, il rilascio della licenza di abitabilita' o agibilita' anche in deroga alle disposizioni vigenti, ma la deroga riguarda solo i requisiti fissati da norme regolamentari e non anche i requisiti richiesti da disposizioni legislative (quali ora l'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), dovendo invece il comune verificare che al momento del rilascio del certificato siano osservate tutte le norme di legge in materia di abitabilita' e servizi essenziali relativi, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, sul consumo energetico, ecc. Pertanto, non e' venuta meno ogni tutela della salubrita' degli edifici ed ogni verifica di idoneita' delle infrastrutture, permanendo in capo ai comuni tutti gi obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilita' degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte