Sentenza 257/1996 (ECLI:IT:COST:1996:257)
Massima numero 22648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 24/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 257/96. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ED ISPEZIONE GIUDIZIALE - POSSIBILITA' DI DISPORRE (PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 471/1990) TALI ATTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA SULLA PERSONA DELL'ISTANTE - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIBILITA' DEGLI STESSI ANCHE SULLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI L'ISTANZA E' PROPOSTA, DOPO AVERNE ACQUISITO IL CONSENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 257/96. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ED ISPEZIONE GIUDIZIALE - POSSIBILITA' DI DISPORRE (PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 471/1990) TALI ATTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA SULLA PERSONA DELL'ISTANTE - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIBILITA' DEGLI STESSI ANCHE SULLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI L'ISTANZA E' PROPOSTA, DOPO AVERNE ACQUISITO IL CONSENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso - in quanto, posto che, con sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalita' compatibili con la dignita' della persona, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell' 'onus probandi' tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilita' di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Cio', beninteso, previa libera manifestazione di volonta', acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. - Sui limiti alla possibilita' di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, necessari per rispettare la dignita' e l'inviolabilita' della persona stessa, v., da ultimo, S. n. 238/1996. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso - in quanto, posto che, con sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalita' compatibili con la dignita' della persona, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell' 'onus probandi' tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilita' di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Cio', beninteso, previa libera manifestazione di volonta', acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. - Sui limiti alla possibilita' di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, necessari per rispettare la dignita' e l'inviolabilita' della persona stessa, v., da ultimo, S. n. 238/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte