Sentenza 259/1996 (ECLI:IT:COST:1996:259)
Massima numero 22696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 259/96. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - PREVISIONE DELLA NATURA PUBBLICA DI TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, ANCORCHE' NON ESTRATTE DAL SOTTOSUOLO - CREAZIONE DI UN NUOVO LIMITE AL DIRITTO DI PROPRIETA' E IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI TUTTE LE ACQUE AVENTI O NON AVENTI ATTITUDINE AD USI DI INTERESSE PUBBLICO CON CONSEGUENTE PRETESA SOTTRAZIONE DELLE STESSE AL DOMINIO PRIVATO E VIOLAZIONE DEI LIMITI DI SOLIDARIETA' ECONOMICA E SOCIALE - INFONDATEZZA.
SENT. 259/96. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - PREVISIONE DELLA NATURA PUBBLICA DI TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, ANCORCHE' NON ESTRATTE DAL SOTTOSUOLO - CREAZIONE DI UN NUOVO LIMITE AL DIRITTO DI PROPRIETA' E IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI TUTTE LE ACQUE AVENTI O NON AVENTI ATTITUDINE AD USI DI INTERESSE PUBBLICO CON CONSEGUENTE PRETESA SOTTRAZIONE DELLE STESSE AL DOMINIO PRIVATO E VIOLAZIONE DEI LIMITI DI SOLIDARIETA' ECONOMICA E SOCIALE - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) - il quale dispone che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarieta'" - in quanto - premesso che le modificazioni legislative del regime di utilizzazione o di proprieta' di determinate categorie di beni, caratterizzati da pubblico interesse, non sono, di per se', contrarie a Costituzione, sulla base dei parametri denunciati (artt. 2, 3, 42 Cost.), quando siano intervenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni e dell'interesse generale - la "pubblicita' delle acque", dichiarata dalla disposizione impugnata (rientrante tra quelle di principio, ai sensi del successivo art. 33 per i fini di cui all'art. 117 Cost.), ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, come risorsa comune; ed in quanto siffatta dichiarazione implica che l'interesse generale, per la qualificazione di pubblicita' di un'acqua (intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito), deve pur sempre sussistere, e che esso e' presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro) di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) - il quale dispone che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarieta'" - in quanto - premesso che le modificazioni legislative del regime di utilizzazione o di proprieta' di determinate categorie di beni, caratterizzati da pubblico interesse, non sono, di per se', contrarie a Costituzione, sulla base dei parametri denunciati (artt. 2, 3, 42 Cost.), quando siano intervenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni e dell'interesse generale - la "pubblicita' delle acque", dichiarata dalla disposizione impugnata (rientrante tra quelle di principio, ai sensi del successivo art. 33 per i fini di cui all'art. 117 Cost.), ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, come risorsa comune; ed in quanto siffatta dichiarazione implica che l'interesse generale, per la qualificazione di pubblicita' di un'acqua (intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito), deve pur sempre sussistere, e che esso e' presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro) di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte