Sentenza 263/1996 (ECLI:IT:COST:1996:263)
Massima numero 22653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 263/96. ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA DEI PIGNORAMENTI NELLE CONTABILITA' SPECIALI DELLE PREFETTURE - PREVISTA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA COMUNE PROCEDURA ESECUTIVA PER LE SOMME O I CREDITI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DI SPECIFICHE FINALITA' PUBBLICHE - CONSEGUENTE IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA', A PENA DI NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO - LAMENTATA PREVISIONE DI PARTICOLARE PROCEDURA DIVERSA DAI CONSOLIDATI STRUMENTI PROCESSUALI CON INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 'PAR CONDICIO CREDITORUM' - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E, IN PARTICOLARE, DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 263/96. ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA DEI PIGNORAMENTI NELLE CONTABILITA' SPECIALI DELLE PREFETTURE - PREVISTA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA COMUNE PROCEDURA ESECUTIVA PER LE SOMME O I CREDITI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DI SPECIFICHE FINALITA' PUBBLICHE - CONSEGUENTE IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA', A PENA DI NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO - LAMENTATA PREVISIONE DI PARTICOLARE PROCEDURA DIVERSA DAI CONSOLIDATI STRUMENTI PROCESSUALI CON INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 'PAR CONDICIO CREDITORUM' - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E, IN PARTICOLARE, DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 25 maggio 1994 n. 313, convertito, con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994 n. 460 - nella parte in cui pone il divieto di pignoramento sui fondi di contabilita' speciale destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, od al pagamento di emolumenti e pensioni al personale amministrativo; e fissa le modalita' di pignoramento da eseguire presso l'amministrazione - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28, 113 Cost., in quanto, posto che la questione stessa era stata sollevata nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi, dopo che il creditore procedente aveva provveduto a notificare l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al terzo, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., che il terzo non era comparso a rendere la dichiarazione e che il creditore procedente non aveva formulato istanza per l'accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo, la questione medesima risulta priva di rilevanza a causa dell'esaurimento del processo esecutivo 'de quo'. red.: S. Di Palma
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 25 maggio 1994 n. 313, convertito, con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994 n. 460 - nella parte in cui pone il divieto di pignoramento sui fondi di contabilita' speciale destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, od al pagamento di emolumenti e pensioni al personale amministrativo; e fissa le modalita' di pignoramento da eseguire presso l'amministrazione - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28, 113 Cost., in quanto, posto che la questione stessa era stata sollevata nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi, dopo che il creditore procedente aveva provveduto a notificare l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al terzo, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., che il terzo non era comparso a rendere la dichiarazione e che il creditore procedente non aveva formulato istanza per l'accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo, la questione medesima risulta priva di rilevanza a causa dell'esaurimento del processo esecutivo 'de quo'. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte