Sentenza 264/1996 (ECLI:IT:COST:1996:264)
Massima numero 22654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 264/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - ISTITUZIONE DI UNA TARIFFA D'USO SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E REGIONALE INTERESSATE DA ELEVATA CONGESTIONE DI TRAFFICO VEICOLARE - PRETESA LESIONE DEL DIVIETO POSTO ALLE REGIONI DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CHE OSTACOLINO IN QUALSIASI MODO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E COSE TRA LE REGIONI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI ED INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 51/1991 - INFONDATEZZA.
SENT. 264/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - ISTITUZIONE DI UNA TARIFFA D'USO SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E REGIONALE INTERESSATE DA ELEVATA CONGESTIONE DI TRAFFICO VEICOLARE - PRETESA LESIONE DEL DIVIETO POSTO ALLE REGIONI DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CHE OSTACOLINO IN QUALSIASI MODO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E COSE TRA LE REGIONI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI ED INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 51/1991 - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), in quanto - posto che la legge indica le finalita' giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione (garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio); che l'istituzione di una tariffa d'uso, per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore su strade extraurbane viene subordinata ad una serie di accertamenti e soprattutto alla determinazione del limite di carico delle strade interessate in singoli periodi dell'anno da consistenti flussi di veicoli a motore; che e' prevista la possibilita' di adottare altre misure qualora l'obiettivo non venga raggiunto; e che i provvedimenti restrittivi sono temporanei - il carattere eccezionale del sistema di tariffe d'uso, il fatto che le medesime non sono generalizzate per tutte le strade ne' sono di durata permanente, la destinazione dei proventi al miglioramento della circolazione, la ragionevolezza degli esoneri e la garanzia di percorrenza delle strade interessate da mezzi di trasporto pubblico escludono la violazione dei parametri costituzionali invocati ed in particolare degli artt. 16 e 120, comma 2, Cost., in virtu' del principio per cui la liberta' di circolazione non si identifica con la liberta' assoluta di circolazione su tutte le strade con il mezzo privato, ma va coordinata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici, fatti salvi gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti (che, nella specie, risultano rispettati). - S. nn. 12/1965, 64/1963, 12/1965, 49/1991, 51/1991, 1111/1988, 261/1995. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), in quanto - posto che la legge indica le finalita' giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione (garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio); che l'istituzione di una tariffa d'uso, per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore su strade extraurbane viene subordinata ad una serie di accertamenti e soprattutto alla determinazione del limite di carico delle strade interessate in singoli periodi dell'anno da consistenti flussi di veicoli a motore; che e' prevista la possibilita' di adottare altre misure qualora l'obiettivo non venga raggiunto; e che i provvedimenti restrittivi sono temporanei - il carattere eccezionale del sistema di tariffe d'uso, il fatto che le medesime non sono generalizzate per tutte le strade ne' sono di durata permanente, la destinazione dei proventi al miglioramento della circolazione, la ragionevolezza degli esoneri e la garanzia di percorrenza delle strade interessate da mezzi di trasporto pubblico escludono la violazione dei parametri costituzionali invocati ed in particolare degli artt. 16 e 120, comma 2, Cost., in virtu' del principio per cui la liberta' di circolazione non si identifica con la liberta' assoluta di circolazione su tutte le strade con il mezzo privato, ma va coordinata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici, fatti salvi gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti (che, nella specie, risultano rispettati). - S. nn. 12/1965, 64/1963, 12/1965, 49/1991, 51/1991, 1111/1988, 261/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte