Sentenza 265/1996 (ECLI:IT:COST:1996:265)
Massima numero 22645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/07/1996; Decisione del
10/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 265/96. REGIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI VOLTI A TRASFERIRE ALLE REGIONI ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CONFERIMENTO ALLE REGIONI DEL COMPITO DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE ATTRAVERSO I COMUNI E LE PROVINCE - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA, IRRAZIONALITA' NONCHE' LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - MANCATO ESERCIZIO DELLA DELEGA DA PARTE DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 265/96. REGIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI VOLTI A TRASFERIRE ALLE REGIONI ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CONFERIMENTO ALLE REGIONI DEL COMPITO DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE ATTRAVERSO I COMUNI E LE PROVINCE - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA, IRRAZIONALITA' NONCHE' LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - MANCATO ESERCIZIO DELLA DELEGA DA PARTE DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 46, lettere d), e), f) e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i quali conferiscono al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi in tema di trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni e di attribuzione e delega di funzioni agli enti locali. La legge di delegazione impugnata, infatti, non puo' piu' esplicare alcun effetto, poiche' il termine di cinque mesi fissato dall'art. 2, comma 46, per l'emanazione dei predetti decreti legislativi e' scaduto, senza che il Governo abbia provveduto ad emanare gli stessi e senza che siano intervenute proroghe. Ne' alcun rilievo puo' avere il fatto che il comma 53 del medesimo art. 2 preveda la possibilita' di adottare disposizioni correttive entro il 31 dicembre 1997, essendo quest'ultimo il termine dato al Governo per correggere le disposizioni che fossero gia' state emanate nell'esercizio della delega di cui trattasi. red.: A.M. Marini
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 46, lettere d), e), f) e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i quali conferiscono al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi in tema di trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni e di attribuzione e delega di funzioni agli enti locali. La legge di delegazione impugnata, infatti, non puo' piu' esplicare alcun effetto, poiche' il termine di cinque mesi fissato dall'art. 2, comma 46, per l'emanazione dei predetti decreti legislativi e' scaduto, senza che il Governo abbia provveduto ad emanare gli stessi e senza che siano intervenute proroghe. Ne' alcun rilievo puo' avere il fatto che il comma 53 del medesimo art. 2 preveda la possibilita' di adottare disposizioni correttive entro il 31 dicembre 1997, essendo quest'ultimo il termine dato al Governo per correggere le disposizioni che fossero gia' state emanate nell'esercizio della delega di cui trattasi. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 1
legge 08/06/1990
n. 142
art. 2
co. 5
legge 08/06/1990
n. 142
art. 3
co. 1
legge 08/06/1990
n. 142
art. 3
co. 2