Sentenza 22/2022 (ECLI:IT:COST:2022:22)
Massima numero 44584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  16/12/2021;  Decisione del  16/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44582  44583  44585  44586  44587  44588


Titolo
Misure di sicurezza - In genere - Misure di sicurezza nei confronti degli infermi di mente - Duplice finalità - Cura e tutela dell'infermo, e contenimento della sua pericolosità sociale - Necessaria contemporaneità, in ossequio al principio personalista. (Classif. 157001).

Testo

Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 Cost.), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe le finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di esse (quella di controllo dell'infermo "pericoloso"), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile. (Precedenti: S. 253/2003 - mass. 27860; S. 139/1982- mass. 9264).

La funzione di contenimento della pericolosità sociale non è incompatibile con la finalità di cura della malattia mentale, in quanto proprio in tale concorrente finalità - espressiva del dovere primario dell'ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall'art. 32 Cost. - si realizza, rispetto agli autori di reato in condizione di vizio totale o parziale di mente, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza. (Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 73/2020 - mass. 43274).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte