Ordinanza 266/1996 (ECLI:IT:COST:1996:266)
Massima numero 22640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/07/1996;  Decisione del  10/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 266/96. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIMBORSI D'IMPOSTA - C.D. INTERESSI ANATOCISTICI - RITENUTA INAPPLICABILITA' ALL'OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO ERMENEUTICO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto ermeneutico dal quale muove il giudice rimettente risulta smentito dalla giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia della Commissione tributaria centrale sia di varie Commissioni di merito, costanti nella linea interpretativa di ritenere l'applicabilita' degli interessi anatocistici, ex art. 1283 cod. civ., alle obbligazioni di restituzione di tributi di cui alla questione stessa. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte