Ordinanza 269/1996 (ECLI:IT:COST:1996:269)
Massima numero 22947
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 19/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 269/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - ORDINANZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - NON APPLICABILITA' DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. NEI CONFRONTI DI DUE IMPUTATI INDAGATI PER AVER ATTESTATO OPERAZIONI DI VOTO DI DUE DEPUTATI ASSENTI - CAMERA DEI DEPUTATI - ASSERITA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI GARANTITE DALL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. - AMMISSIBILITA'.
ORD. 269/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - ORDINANZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - NON APPLICABILITA' DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. NEI CONFRONTI DI DUE IMPUTATI INDAGATI PER AVER ATTESTATO OPERAZIONI DI VOTO DI DUE DEPUTATI ASSENTI - CAMERA DEI DEPUTATI - ASSERITA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI GARANTITE DALL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento penale promosso a carico di due ex deputati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 478 e 494 del cod. pen. per avere, nel corso di una seduta della Camera, attestato la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula, con la quale veniva dichiarata la non applicabilita' al caso in esame dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei Deputati, in quanto, venendo in questione la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, sussistono tanto la legittimazione attiva della Camera dei Deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle condotte dei propri membri nell'esercizio delle loro funzioni, tanto quella passiva del Giudice per le indagini preliminari, che, svolgendo le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza, e' legittimato, al pari di tutti i singoli organi giurisdizionali, ad essere parte di conflitti di attribuzione, nonche' della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, essendo chiesto, anche se in via eventuale, l'annullamento di un atto ad essa riferibile e finalizzato all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente garantite al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione. red.: F. Mangano
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento penale promosso a carico di due ex deputati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 478 e 494 del cod. pen. per avere, nel corso di una seduta della Camera, attestato la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula, con la quale veniva dichiarata la non applicabilita' al caso in esame dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei Deputati, in quanto, venendo in questione la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, sussistono tanto la legittimazione attiva della Camera dei Deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle condotte dei propri membri nell'esercizio delle loro funzioni, tanto quella passiva del Giudice per le indagini preliminari, che, svolgendo le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza, e' legittimato, al pari di tutti i singoli organi giurisdizionali, ad essere parte di conflitti di attribuzione, nonche' della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, essendo chiesto, anche se in via eventuale, l'annullamento di un atto ad essa riferibile e finalizzato all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente garantite al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 68
Altri parametri e norme interposte