Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22852  22854  22855  22856  22857  22858  22859  22860  22861  22862


Titolo
SENT. 271/96 B. COMUNITA' EUROPEE - ART. 93 TRATTATO CEE - CONCESSIONE DI AIUTI - PROGETTI DIRETTI AD ISTITUIRE O MODIFICARE AIUTI - COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINO ALL'ESITO FAVOREVOLE DEL CONTROLLO COMUNITARIO - OBBLIGO - REGIONI E PROVINCE AUTONOME - LEGGI REGIONALI CHE PREVEDANO AIUTI - SOGGEZIONE ALL'OBBLIGO - PRESUNZIONE CHE LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI SI ASTERRANNO DALL'ESEGUIRE LE NORME RELATIVE AGLI AIUTI - INSUFFICIENZA - CLAUSOLE LEGISLATIVE CHE SUBORDINO NORMATIVAMENTE L'OPERATIVITA' DEGLI AIUTI AL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE - NECESSITA' - FORMULAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE - PREFERIBILITA' PER RAGIONI DI CERTEZZA.

Testo
Il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato CEE, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, impone agli Stati membri il duplice obbligo di comunicare alla Commissione i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, e di non dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura comunitaria abbia condotto ad una decisione finale. A tali obblighi sono vincolate anche le Regioni ad autonomia ordinaria o speciale, nonche' le Province autonome. L'obbligo di non dare applicazione alle misure progettate fino all'esito favorevole del controllo comunitario non puo' considerarsi adempiuto sul mero rilievo che l'art. 93 del trattato vincola anche le pubbliche amministrazioni regionali e che queste, presumibilmente, si asterranno dal dare esecuzione alle parti della legge concernenti gli aiuti. Invero, in una materia in cui e' coinvolta la responsabilita' dello Stato nei confronti dell'Unione europea, autonome determinazioni dell'apparato esecutivo della regione potrebbero rilevarsi insufficienti ad assicurare l'effettivita' dell'obbligo comunitario ed a scongiurare il pericolo di inadempienze. Pertanto, la garanzia della non applicazione della legge nelle more del controllo ex art. 93 del trattato deve essere fornita, in primo luogo, dal legislatore regionale, attraverso clausole con le quali l'operativita' degli ausili sia normativamente subordinata al parere favorevole della Commissione, sicche' questi mantengano la qualificazione di "progetto" - come il trattato impone - indipendentemente dalla natura dell'atto che formalmente li prevede. In generale, poi, ragioni di certezza richiederebbero che tali clausole siano formulate in maniera espressa. - V. anche la seguente massima C per la possibilita' di una clausola implicita. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n. 0  art. 93  

legge  14/10/1957  n. 1203  art. 0