Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 271/96 C. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - L. REG. 21/12/1995 N. 85 - ENTRATA IN VIGORE - ART. 17 - GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE - DISPOSIZIONI CHE CONCEDONO AIUTI - CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' ALL'ESITO DEL CONTROLLO DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA - MANCATO INSERIMENTO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 11 COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 93 TRATTATO CEE - ART. 1, CO. 1 - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - POSSIBILITA' - CLAUSOLA IMPLICITA DI NON ESECUTIVITA' DEI PROGETTI DI AIUTI PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO COMUNITARIO DI CONTROLLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 271/96 C. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - L. REG. 21/12/1995 N. 85 - ENTRATA IN VIGORE - ART. 17 - GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE - DISPOSIZIONI CHE CONCEDONO AIUTI - CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' ALL'ESITO DEL CONTROLLO DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA - MANCATO INSERIMENTO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 11 COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 93 TRATTATO CEE - ART. 1, CO. 1 - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - POSSIBILITA' - CLAUSOLA IMPLICITA DI NON ESECUTIVITA' DEI PROGETTI DI AIUTI PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO COMUNITARIO DI CONTROLLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost., dell'art. 17 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, il quale prevede che la legge stessa entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sollevata sotto il profilo che, poiche' alcune disposizioni della legge prevedono la concessione di contributi ed agevolazioni varie, che si configurano come aiuti di Stato, avrebbe dovuto essere inserita nella legge stessa una clausola di differimento dell'entrata in vigore all'esito favorevole della procedura di verifica comunitaria, secondo quanto previsto dell'art. 93 del trattato CEE. Invero, una clausola del genere puo' considerarsi implicitamente posta dall'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nel quale si prevede che alla promozione ed al sostegno di politiche del lavoro la regione provvede nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa comunitaria. Questa locuzione puo' essere interpretata, alla luce del trattato CEE, la cui vincolativita' e' basata sull'art. 11 Cost., nel solo modo che puo' rendere la legge indenne dal vizio di legittimita' costituzionale denunciato: nel senso cioe' che la normativa comunitaria richiamata e di cui e' imposto il rispetto riguarda, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato, che appunto fa divieto di dare esecuzione ai progetti di aiuti prima della conclusione del procedimento comunitario di controllo. - V. anche la precedente massima B. red.: A. Franco
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost., dell'art. 17 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, il quale prevede che la legge stessa entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sollevata sotto il profilo che, poiche' alcune disposizioni della legge prevedono la concessione di contributi ed agevolazioni varie, che si configurano come aiuti di Stato, avrebbe dovuto essere inserita nella legge stessa una clausola di differimento dell'entrata in vigore all'esito favorevole della procedura di verifica comunitaria, secondo quanto previsto dell'art. 93 del trattato CEE. Invero, una clausola del genere puo' considerarsi implicitamente posta dall'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nel quale si prevede che alla promozione ed al sostegno di politiche del lavoro la regione provvede nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa comunitaria. Questa locuzione puo' essere interpretata, alla luce del trattato CEE, la cui vincolativita' e' basata sull'art. 11 Cost., nel solo modo che puo' rendere la legge indenne dal vizio di legittimita' costituzionale denunciato: nel senso cioe' che la normativa comunitaria richiamata e di cui e' imposto il rispetto riguarda, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato, che appunto fa divieto di dare esecuzione ai progetti di aiuti prima della conclusione del procedimento comunitario di controllo. - V. anche la precedente massima B. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 93
legge 14/10/1957
n. 1203
art. 0