Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 271/96 D. REGIONI IN GENERE - INTERESSE NAZIONALE IN UNA DATA MATERIA - PRESENZA - POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA O CONCORRENTE - DEGRADAZIONE A POTESTA' DI MERA ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - POSITIVIZZAZIONE DELL'INTERESSE NAZIONALE AD OPERA DI UNA LEGGE STATALE.
SENT. 271/96 D. REGIONI IN GENERE - INTERESSE NAZIONALE IN UNA DATA MATERIA - PRESENZA - POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA O CONCORRENTE - DEGRADAZIONE A POTESTA' DI MERA ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - POSITIVIZZAZIONE DELL'INTERESSE NAZIONALE AD OPERA DI UNA LEGGE STATALE.
Testo
L'interesse nazionale sotteso ad una data materia e' idoneo a determinare la conversione delle eventuali competenze regionali, sia esclusive sia concorrenti, in potesta' di mera attuazione della legge statale. Cio', tuttavia, si verifica a condizione che l'interesse nazionale sia posto dal legislatore e si sia tradotto in positive determinazioni della legge statale che, per loro pregnanza e puntualita', non tollerino altro intervento della regione che non sia meramente attuativo. Non e', infatti, plausibile l'ipotesi che l'interesse nazionale costituisca un limite ontologico e abbia la capacita' di far tacere ogni competenza della regione, al di la' della sua effettiva concretizzazione in norme legislative statali. L'interesse nazionale, quindi, non viene in considerazione "a priori", come autonomo fattore di erosione della competenza regionale, ma solo "a posteriori", in presenza di una legge statale che lo abbia positivizzato e nei limiti entro i quali tale positivizzazione sia avvenuta. Risponde, del resto, ad una corretta ripartizione di attribuzioni tra i diversi organi costituzionali il fatto che l'apprezzamento dell'interesse nazionale sia compiuto dapprima in sede politica, da parte del Parlamento, e solo successivamente, in sede di controllo di legittimita' costituzionale, ad opera della Corte costituzionale, alla quale spettera' giudicare della congruita' dell'apprezzamento compiuto dal legislatore nazionale, anche alla luce dei valori costituzionali coinvolti e del loro grado di cogenza, nonche' della ragionevolezza della limitazione imposta alla competenza regionale. red.: A. Franco
L'interesse nazionale sotteso ad una data materia e' idoneo a determinare la conversione delle eventuali competenze regionali, sia esclusive sia concorrenti, in potesta' di mera attuazione della legge statale. Cio', tuttavia, si verifica a condizione che l'interesse nazionale sia posto dal legislatore e si sia tradotto in positive determinazioni della legge statale che, per loro pregnanza e puntualita', non tollerino altro intervento della regione che non sia meramente attuativo. Non e', infatti, plausibile l'ipotesi che l'interesse nazionale costituisca un limite ontologico e abbia la capacita' di far tacere ogni competenza della regione, al di la' della sua effettiva concretizzazione in norme legislative statali. L'interesse nazionale, quindi, non viene in considerazione "a priori", come autonomo fattore di erosione della competenza regionale, ma solo "a posteriori", in presenza di una legge statale che lo abbia positivizzato e nei limiti entro i quali tale positivizzazione sia avvenuta. Risponde, del resto, ad una corretta ripartizione di attribuzioni tra i diversi organi costituzionali il fatto che l'apprezzamento dell'interesse nazionale sia compiuto dapprima in sede politica, da parte del Parlamento, e solo successivamente, in sede di controllo di legittimita' costituzionale, ad opera della Corte costituzionale, alla quale spettera' giudicare della congruita' dell'apprezzamento compiuto dal legislatore nazionale, anche alla luce dei valori costituzionali coinvolti e del loro grado di cogenza, nonche' della ragionevolezza della limitazione imposta alla competenza regionale. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte