Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 271/96 E. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - L. REG. 21/12/1995 N. 85 - NORME CONTRASTANTI CON LA DISCIPLINA STATALE - INTERESSE NAZIONALE - PRETESA DEGRADAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE IN POTESTA' DI MERA ATTUAZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' REGIONALE ATTUATIVA - MATERIA DELL'OCCUPAZIONE - DISTINZIONE IN DUE SUBMATERIE - OCCUPAZIONE IN GENERE - AVVENUTA RIDUZIONE DELLA POTESTA' REGIONALE A MERA ATTUAZIONE - AVVIAMENTO DEI GIOVANI AL LAVORO NELLE AREE AD ALTA DISOCCUPAZIONE - PERMANENZA DI POTESTA' CONCORRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 271/96 E. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - L. REG. 21/12/1995 N. 85 - NORME CONTRASTANTI CON LA DISCIPLINA STATALE - INTERESSE NAZIONALE - PRETESA DEGRADAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE IN POTESTA' DI MERA ATTUAZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' REGIONALE ATTUATIVA - MATERIA DELL'OCCUPAZIONE - DISTINZIONE IN DUE SUBMATERIE - OCCUPAZIONE IN GENERE - AVVENUTA RIDUZIONE DELLA POTESTA' REGIONALE A MERA ATTUAZIONE - AVVIAMENTO DEI GIOVANI AL LAVORO NELLE AREE AD ALTA DISOCCUPAZIONE - PERMANENZA DI POTESTA' CONCORRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui, discostandosi dalla legislazione statale in materia, devolvono oltre due terzi delle risorse previste dalla legge al finanziamento di progetti di utilita' collettiva ormai estranei alla legislazione nazionale, sollevata sotto il profilo che la disciplina dell'occupazione e' di interesse nazionale e quindi spetterebbe al legislatore statale al fine della realizzazione di una politica uniforme di tutela del diritto al lavoro, mentre alla regione Sicilia residuerebbe una competenza meramente attuativa - nella quale si sarebbe degradata la competenza concorrente in materia di legislazione sociale - che non le consentirebbe di porre norme in contrasto con la disciplina statale. Invero, la materia dell'occupazione, nella disciplina statale, e' articolata in due distinte aree, quasi submaterie: l'occupazione in genere e l'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione, che formano oggetto di regolamentazione differente. La prima regolamentazione denota effettivamente l'intendimento dello Stato di comprimere al massimo la competenza legislativa della regione e di ridurla al livello di una potesta' di mera attuazione; la seconda, invece, pur prevedendo presupposti e limiti per l'erogazione delle provvidenze statali, non preclude, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, autonomi interventi delle regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali. Infatti l'interesse nazionale, indubbiamente sotteso anche agli interventi a favore dell'occupazione giovanile, si e' positivizzato nella legislazione statale esclusivamente con riguardo ai progetti finanziati dal ministero del lavoro, con la conseguenza che, per i progetti finanziati con le disponibilita' proprie, la regione Sicilia e' tuttora legittimata a legiferare nei limiti della propria competenza concorrente. - V. anche la precedente massima D. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui, discostandosi dalla legislazione statale in materia, devolvono oltre due terzi delle risorse previste dalla legge al finanziamento di progetti di utilita' collettiva ormai estranei alla legislazione nazionale, sollevata sotto il profilo che la disciplina dell'occupazione e' di interesse nazionale e quindi spetterebbe al legislatore statale al fine della realizzazione di una politica uniforme di tutela del diritto al lavoro, mentre alla regione Sicilia residuerebbe una competenza meramente attuativa - nella quale si sarebbe degradata la competenza concorrente in materia di legislazione sociale - che non le consentirebbe di porre norme in contrasto con la disciplina statale. Invero, la materia dell'occupazione, nella disciplina statale, e' articolata in due distinte aree, quasi submaterie: l'occupazione in genere e l'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione, che formano oggetto di regolamentazione differente. La prima regolamentazione denota effettivamente l'intendimento dello Stato di comprimere al massimo la competenza legislativa della regione e di ridurla al livello di una potesta' di mera attuazione; la seconda, invece, pur prevedendo presupposti e limiti per l'erogazione delle provvidenze statali, non preclude, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, autonomi interventi delle regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali. Infatti l'interesse nazionale, indubbiamente sotteso anche agli interventi a favore dell'occupazione giovanile, si e' positivizzato nella legislazione statale esclusivamente con riguardo ai progetti finanziati dal ministero del lavoro, con la conseguenza che, per i progetti finanziati con le disponibilita' proprie, la regione Sicilia e' tuttora legittimata a legiferare nei limiti della propria competenza concorrente. - V. anche la precedente massima D. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte