Sentenza 22/2022 (ECLI:IT:COST:2022:22)
Massima numero 44585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
16/12/2021; Decisione del
16/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Misure di sicurezza - In genere - Assegnazione presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Natura custodiale - Conseguente necessaria applicazione della misura secondo il principio del "minore sacrificio necessario". (Classif. 157001).
Misure di sicurezza - In genere - Assegnazione presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Natura custodiale - Conseguente necessaria applicazione della misura secondo il principio del "minore sacrificio necessario". (Classif. 157001).
Testo
Il principio di extrema ratio, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall'art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, si applica anche a quella dell'assegnazione in residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale. (Precedenti: S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34863).
Il principio di extrema ratio, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall'art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, si applica anche a quella dell'assegnazione in residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale. (Precedenti: S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34863).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte