Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 271/96 F. REGIONI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI RISULTANTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - CARATTERE DI STABILITA' ED UNIVOCITA' - NECESSITA' - SERIE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI E REITERATI - IDONEITA' A CONTENERE PRINCIPI VINCOLANTI LA POTESTA' REGIONALE - ESCLUSIONE - AFFIDAMENTO DELLE REGIONI NELLA EFFETTIVITA' E STABILITA' DEI PRINCIPI - NECESSITA'.
SENT. 271/96 F. REGIONI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI RISULTANTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - CARATTERE DI STABILITA' ED UNIVOCITA' - NECESSITA' - SERIE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI E REITERATI - IDONEITA' A CONTENERE PRINCIPI VINCOLANTI LA POTESTA' REGIONALE - ESCLUSIONE - AFFIDAMENTO DELLE REGIONI NELLA EFFETTIVITA' E STABILITA' DEI PRINCIPI - NECESSITA'.
Testo
Nelle materie di competenza regionale concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente assolvono alla funzione loro propria, che e' quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli piu' elevati, solo quando hanno carattere di stabilita' ed univocita'. Non puo' quindi essere affermata l'esistenza di un principio la' dove la legislazione statale si risolva in un avvicendamento di provvedimenti comprendenti anche decreti legge a contenuto precario, perche' non convertiti. Cio' tanto piu' se l'ultimo di essi, anziche' stabilizzare, renda ancor piu' precaria la disciplina dettata poco prima. Un decreto legge, che sia ultimo di una catena ininterrotta di reiterazioni, non e' idoneo a contenere principi vincolanti le competenze legislative regionali concorrenti anche per ragioni di forma, perche' l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle regioni nella effettivita' e quindi stabilita' dei principi. red.: A. Franco
Nelle materie di competenza regionale concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente assolvono alla funzione loro propria, che e' quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli piu' elevati, solo quando hanno carattere di stabilita' ed univocita'. Non puo' quindi essere affermata l'esistenza di un principio la' dove la legislazione statale si risolva in un avvicendamento di provvedimenti comprendenti anche decreti legge a contenuto precario, perche' non convertiti. Cio' tanto piu' se l'ultimo di essi, anziche' stabilizzare, renda ancor piu' precaria la disciplina dettata poco prima. Un decreto legge, che sia ultimo di una catena ininterrotta di reiterazioni, non e' idoneo a contenere principi vincolanti le competenze legislative regionali concorrenti anche per ragioni di forma, perche' l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle regioni nella effettivita' e quindi stabilita' dei principi. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte