Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22852  22853  22854  22855  22856  22857  22859  22860  22861  22862


Titolo
SENT. 271/96 G. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ARTT. 11 E 12 L. REG. 21/12/1995 N. 85 - FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE IMPORREBBE DI SOSTENERE SOLO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - EFFETTIVA ESISTENZA DI TALE PRINCIPIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui dispongono il finanziamento di progetti di utilita' collettiva, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione dello Stato - che vincolano la legislazione regionale siciliana concorrente in materia di sostegno dell'occupazione - per il motivo che i progetti di utilita' collettiva sono ormai estranei alla legislazione statale i cui principi imporrebbero invece di sostenere solo lavori socialmente utili, in settori innovativi, per il raggiungimento di obiettivi straordinari delle pubbliche amministrazioni. Non puo' invero condividersi la tesi secondo cui gli artt. 14 e 15 del decreto legge n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994, avrebbero innovato alla precedente legislazione statale a livello di principi, prevedendo la sostituzione dei progetti di utilita' collettiva con i lavori socialmente utili. Infatti, nella attuale legislazione statale, le diversita' tra la disciplina dei lavori socialmente utili e quella dei progetti di utilita' collettiva investono aspetti di mero dettaglio, ma non la struttura, che rimane nella sua essenza inalterata, sicche' deve escludersi l'esistenza di un principio fondamentale della legislazione statale che vincoli la potesta' concorrente regionale a finanziare e sostenere esclusivamente i lavori socialmente utili. Ne' un nuovo principio fondamentale puo' rinvenirsi nel decreto legge 3 giugno 1996, n. 300, ultimo di una catena ininterrotta di reiterazioni, che e' inidoneo a contenere principi vincolanti le competenze legislative regionali concorrenti, e cio' sia per ragioni di forma, perche' l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle regioni nella effettivita' e quindi stabilita' dei principi, sia per motivi di contenuto, perche' esso qualifica esplicitamente la disciplina dei lavori socialmente utili, recata dal d.l. n. 229 del 1994, come temporanea o provvisoria, valevole in attesa della revisione dei lavori socialmente utili. Il che esclude l'intento di porre norme di principio per le regioni ed invece evidenzia l'intento opposto, ossia rendere instabili le classificazioni risultanti dalla pregressa disciplina e privarle, per cio' stesso, dell'attitudine a porsi come normativa di principio. - V. anche la precedente massima F. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte