Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 271/96 H. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ARTT. 11 E 12 L. REG. 21/12/1995 N. 85 - FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - SOGGETTI BENEFICIARI - NUMERO LIMITATO DI DISOCCUPATI GIA' BENEFICIARI DI PRECEDENTI INTERVENTI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA PREVISIONE DI UN ARBITRARIO PRIVILEGIO - ESCLUSIONE - PRIORITA' DEGLI INTERVENTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 271/96 H. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ARTT. 11 E 12 L. REG. 21/12/1995 N. 85 - FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - SOGGETTI BENEFICIARI - NUMERO LIMITATO DI DISOCCUPATI GIA' BENEFICIARI DI PRECEDENTI INTERVENTI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA PREVISIONE DI UN ARBITRARIO PRIVILEGIO - ESCLUSIONE - PRIORITA' DEGLI INTERVENTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sollevata sotto il profilo dell'arbitrario privilegio concesso ad alcuni soggetti perche', anziche' provvedere alla generalita' dei disoccupati dell'isola, contengono provvidenze a favore di soli trentamila giovani, gia' beneficiari di precedenti sostegni temporanei. E' invero da escludere che con una unica legge il legislatore regionale debba far fronte alla disoccupazione nella intera isola, sicche' rientra nella sua discrezionalita' stabilire le priorita' di intervento, in relazione alle concrete condizioni socio-economiche locali. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sollevata sotto il profilo dell'arbitrario privilegio concesso ad alcuni soggetti perche', anziche' provvedere alla generalita' dei disoccupati dell'isola, contengono provvidenze a favore di soli trentamila giovani, gia' beneficiari di precedenti sostegni temporanei. E' invero da escludere che con una unica legge il legislatore regionale debba far fronte alla disoccupazione nella intera isola, sicche' rientra nella sua discrezionalita' stabilire le priorita' di intervento, in relazione alle concrete condizioni socio-economiche locali. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte