Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22852  22853  22854  22855  22856  22857  22858  22859  22861  22862


Titolo
SENT. 271/96 I. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ARTT. 11 E 12 L. REG. 21/12/1995 N. 85 - UTILIZZABILITA' DEI LAVORATORI PRECARI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON PERSONALE IN ESUBERO - DIVIETO - MANCATA PREVISIONE ESPRESSA - DENUNZIATO CONTRASTO CON L'INTERESSE NAZIONALE ALLA RIUSCITA DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - OPERATIVITA' DEL DIVIETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sotto il profilo del contrasto con l'interesse nazionale alla riuscita della riforma del pubblico impiego, in quanto le disposizioni impugnate non prevedono espressamente la non utilizzabilita' dei lavoratori precari da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano personale in esubero. Invero, la corretta interpretazione della legge induce a ritenere operante tale divieto, che risponde, prima ancora che all'interesse nazionale, al principio costituzionale di buon andamento, vincolante anche sul piano della interpretazione. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte