Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22852  22853  22854  22855  22856  22857  22858  22859  22860  22862


Titolo
SENT. 271/96 L. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ART. 12 L. REG. 21/12/1995 N. 85 - PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - SOGGETTI PROMOTORI - FONDAZIONI GIA' BENEFICIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI - INCLUSIONE - POSSIBILITA' DI BENEFICIARE DI PIU' PROVVIDENZE - DENUNZIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui omette di escludere, tra i soggetti possibili promotori di progetti di utilita' collettiva, le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la regione corrisponde un contributo annuo, che verrebbero cosi' a beneficiare di piu' provvidenze. Invero, i principi di imparzialita' e di buon andamento non portano ad escludere 'a priori' che, ai fini di un piu' soddisfacente inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, opportunita' comparativamente migliori possano essere offerte, nei singoli casi, da progetti di utilita' collettiva elaborati da fondazioni gia' beneficiate da contributi regionali. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte