Sentenza 271/1996 (ECLI:IT:COST:1996:271)
Massima numero 22862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MENGONI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 271/96 M. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ART. 1, CO. 3, L. REG. 21/12/1995 N. 85 - SOGGETTI BENEFICIARI - ESCLUSIONE DI DUEMILA COORDINATORI A TEMPO PIENO DEI PROGETTI CHE AVEVANO SEMPRE USUFRUITO DELLE PROVVIDENZE - LAMENTATA ARBITRARIETA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI UN CRITERIO DI SCELTA DEI BENEFICIARI NON ARBITRARIO NE' IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 271/96 M. REGIONE SICILIANA - LEGISLAZIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI IN FAVORE - ART. 1, CO. 3, L. REG. 21/12/1995 N. 85 - SOGGETTI BENEFICIARI - ESCLUSIONE DI DUEMILA COORDINATORI A TEMPO PIENO DEI PROGETTI CHE AVEVANO SEMPRE USUFRUITO DELLE PROVVIDENZE - LAMENTATA ARBITRARIETA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI UN CRITERIO DI SCELTA DEI BENEFICIARI NON ARBITRARIO NE' IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sollevata sotto il profilo dell'arbitraria esclusione dai benefici di circa duemila coordinatori a tempo pieno dei progetti di utilita' collettiva, che avevano sempre fruito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale ed acquisito competenza ed esperienza. Invero la disposizione impugnata prevede un criterio di scelta dei beneficiati in base al quale la permanente qualifica di giovane disoccupato viene ancorata ad un fatto certo, quale l'iscrizione 'ab initio' nella prima classe delle liste di collocamento. Tale previsione non determina violazione dei canoni di imparzialita' e buon andamento e costituisce esercizio non arbitrario ne' irragionevole della discrezionalita' del legislatore siciliano. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sollevata sotto il profilo dell'arbitraria esclusione dai benefici di circa duemila coordinatori a tempo pieno dei progetti di utilita' collettiva, che avevano sempre fruito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale ed acquisito competenza ed esperienza. Invero la disposizione impugnata prevede un criterio di scelta dei beneficiati in base al quale la permanente qualifica di giovane disoccupato viene ancorata ad un fatto certo, quale l'iscrizione 'ab initio' nella prima classe delle liste di collocamento. Tale previsione non determina violazione dei canoni di imparzialita' e buon andamento e costituisce esercizio non arbitrario ne' irragionevole della discrezionalita' del legislatore siciliano. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte