Sentenza 272/1996 (ECLI:IT:COST:1996:272)
Massima numero 22863
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22864  22865  22866  22867


Titolo
SENT. 272/96 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSI AVANZATI AVVERSO UN ATTO STATALE DI CONTROLLO - CARATTERI E FINALITA' DELLA GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE IN MATERIA - DIFFERENZE RISPETTO ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITA' DI TALI RICORSI - LIMITI.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, sono ammissibili i conflitti di attribuzione sollevati nei confronti degli atti emanati dall'organo di controllo sull'amministrazione regionale quando la loro motivazione risulti fondata sull'asserito difetto di competenza della regione ai sensi della normativa costituzionale sulla competenza. In questi casi, infatti, la giurisdizione in tema di conflitti opera su un piano diverso, per presupposti e finalita', da quello proprio della giurisdizione amministrativa, dal momento che, nella prima, a differenza che nella seconda, viene in giuoco soltanto il profilo del disconoscimento o della menomazione di una competenza dell'ente controllato conseguente all'illegittimo esercizio della funzione di controllo, mentre il giudizio risulta orientato, prima che in direzione dell'annullamento dell'atto, a definire nei loro aspetti relazionali le sfere di attribuzioni, rispettivamente garantite dalla disciplina costituzionale, al controllato ed al controllante. E' pertanto ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Umbria a seguito della deliberazione della Commissione di controllo sull'amministrazione della regione del 18 ottobre 1995, prot. n. 9501071, n. ord. 264, con cui e' stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995. Infatti, il motivo di annullamento dell'atto della regione sta nel disconoscimento del potere della medesima, mentre solo in via ipotetica ne viene censurato il cattivo esercizio. L'atto della Commissione di controllo, dunque, si caratterizza essenzialmente come atto di negazione della competenza regionale. - V. S. n. 178/1973, 130/1976, 740/1988, 1013/1988, 327/1990. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte