Sentenza 272/1996 (ECLI:IT:COST:1996:272)
Massima numero 22865
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Titolo
SENT. 272/96 C. CACCIA - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - DIRETTIVA CEE N. 409/1979 - ELENCAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI - POTERE DI DEROGA DEGLI STATI MEMBRI - PREVISIONE - DIRETTA OPERATIVITA' IN MANCANZA DI RECEPIMENTO ESPRESSO - SUSSISTENZA - SIGNIFICATO E LIMITI.
SENT. 272/96 C. CACCIA - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - DIRETTIVA CEE N. 409/1979 - ELENCAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI - POTERE DI DEROGA DEGLI STATI MEMBRI - PREVISIONE - DIRETTA OPERATIVITA' IN MANCANZA DI RECEPIMENTO ESPRESSO - SUSSISTENZA - SIGNIFICATO E LIMITI.
Testo
La direttiva CEE 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), prevede una pluralita' di misure a carico degli Stati membri, in forma per lo piu' di divieti e di limitazioni, alle quali fa riscontro l'elencazione delle specie cacciabili nel quadro della legislazione nazionale. Si tratta di un regime che la stessa direttiva consente di superare mediante il ricorso al potere di deroga che l'art. 9 riconosce agli Stati membri, in presenza di determinate ragioni di interesse generale ivi specificate, nell'osservanza di precise condizioni e modalita', e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. La disposizione in questione e' immediatamente operativa a prescindere dal recepimento espresso, ma solo nel senso di legittimare le autorita' nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'art. 9 ed apprestando specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa. red.: A. Franco
La direttiva CEE 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), prevede una pluralita' di misure a carico degli Stati membri, in forma per lo piu' di divieti e di limitazioni, alle quali fa riscontro l'elencazione delle specie cacciabili nel quadro della legislazione nazionale. Si tratta di un regime che la stessa direttiva consente di superare mediante il ricorso al potere di deroga che l'art. 9 riconosce agli Stati membri, in presenza di determinate ragioni di interesse generale ivi specificate, nell'osservanza di precise condizioni e modalita', e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. La disposizione in questione e' immediatamente operativa a prescindere dal recepimento espresso, ma solo nel senso di legittimare le autorita' nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'art. 9 ed apprestando specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte