Legalità (principio di) - In genere - Applicazione alle misure di sicurezza (in particolare: assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, REMS) - Possibile deroga al principio di irretroattività in peius - Inderogabilità della riserva assoluta di legge, estesa ai «modi» e «casi» di restrizione della libertà personale. (Classif. 140001).
L'art. 25, terzo comma, Cost. declina il principio di legalità rispetto alle misure di sicurezza in modo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma per le pene, non prevedendo - in particolare - la garanzia della loro irretroattività in peius. Il diverso corollario della riserva di legge, espressamente stabilito tanto nel secondo quanto nel terzo comma, non ha invece contenuto differenziato rispetto a pene e misure di sicurezza, trattandosi sempre di una riserva assoluta di legge statale, da intendersi estesa, alla luce dell'art. 13, secondo comma, Cost., alla previsione non solo dei «casi», ma anche, almeno nel loro nucleo essenziale, dei «modi» con cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. (Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 5/2021 - mass. 43194; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, mass. 42287; S. 134/2019 - mass. 42640, mass. 42641; O. 24/2017 - mass. 39721; S. 26/1999 - mass. 24431; S. 333/1991 - mass. 17544; S. 282/1990 - mass. 15662, mass. 15664; S. 487/1989 - mass. 14076; S. 26/1966 - mass. 2537, mass. 2538).
La misura di sicurezza dell'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ha natura "ancipite", a spiccato contenuto terapeutico, che comporta la necessità che essa si conformi ai principi costituzionali dettati in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 25, terzo comma, e 32, secondo comma, Cost., che impone la previsione, oltre che dei «casi», anche dei «modi», di applicazione della misura.