Sentenza 272/1996 (ECLI:IT:COST:1996:272)
Massima numero 22867
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22863  22864  22865  22866


Titolo
SENT. 272/96 E. CACCIA - INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI - ELENCAZIONE - DIRETTIVA CEE N. 409/1979 - POTERE DI DEROGA DEGLI STATI MEMBRI - PRESENZA DI UN INTERESSE UNITARIO NAZIONALE - ESCLUSIVA SPETTANZA DELLO STATO - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' - DELIBERA DELLA REGIONE UMBRIA DI AUTORIZZAZIONE DELLA CACCIA AL FRINGUELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE - RICORSO DELLA REGIONE UMBRIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.

Testo
Spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della regione Umbria, annullare la delibera della Giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto 'Prelievo delle specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979". Invero, secondo la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e la restante disciplina statale in materia di caccia, non contraddetta sul punto dalla legislazione regionale, nell'attuale assetto dato dal legislatore nazionale all'attivita' venatoria ed ai fini della stessa, i divieti posti dalla direttiva comunitaria n. 409/1979 in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica soltanto nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, potere che l'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 riserva allo Stato. Questa soluzione trova sostegno anche nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario nazionale, la cui tutela spetta allo Stato ed a fronte del quale alle regioni va riconosciuta la facolta' di modificare l'elenco delle specie medesime soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia. Nell'esercizio di tale potere spettante in via esclusiva allo Stato, e' stato emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993, che ha appunto escluso il fringuello dalle specie cacciabili. L'autorizzazione della caccia al fringuello, pertanto, non rientra tra le competenze regionali in materia di caccia di cui all'art. 117 Cost. e all'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche a tener presente l'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'attuazione delle direttive comunitarie fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio, perche', anche qualora l'esecuzione o l'attuazione di una direttiva competa alla regione, lo Stato resta comunque abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli per far valere gli interessi unitari di cui e' portatore. - V. S. nn. 1002/1988, 577/1990, nonche' le precedenti massime B, C e D. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte