Ordinanza 273/1996 (ECLI:IT:COST:1996:273)
Massima numero 22675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 273/96. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848), 24, 101, 102 E 134 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 273/96. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848), 24, 101, 102 E 134 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 171/1996, dove, allo scopo di evitare difficolta' applicative, e' stata accolta la questione di legittimita' attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 171/1996, dove, allo scopo di evitare difficolta' applicative, e' stata accolta la questione di legittimita' attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0