Ordinanza 274/1996 (ECLI:IT:COST:1996:274)
Massima numero 22700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHELI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 274/96. REATO IN GENERE - REATI PREVIDENZIALI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ALL'INPS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ED OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE DI IMMEDIATO ARRESTO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE ALL'ATTIVAZIONE DI MECCANISMI ISTRUTTORI PREFALLIMENTARI POI SFOCIANTI NELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - MANCATA PREVISIONE DELLA NON APPLICABILITA' DI DETTE PREVISIONI NORMATIVE (TRA L'ALTRO CONFLIGGENTI TRA LORO SECONDO IL GIUDICE RIMETTENTE) AD IMPRENDITORI O AMMINISTRATORI LE CUI IMPRESE VERSINO IN UNA SITUAZIONE ECONOMICA TALE DA RENDERE NECESSARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E SEGUENTI R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, L'APERTURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON CONTRARIETA' DELLA PENA AL SENSO DI UMANITA' E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA STESSA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 37, comma primo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella l. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 37, comma primo, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui non escludono dalla propria area di applicazione imprenditori o amministratori le cui imprese o societa' versino in una situazione economica tale da render necessaria, a mente dell'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'apertura della procedura fallimentare - sia perche' non sussiste la denunziata irragionevolezza di un obbligo di versamento penalmente sanzionato, perdurante anche nello stato di dissesto dell'impresa, posto che detto obbligo concerne somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti e che il datore di lavoro versa all'INPS sostituendosi ad essi, onde consegue ed accede al pagamento delle retribuzioni e si sostanzia nel dovere di non trattenere per se' somme dei dipendenti e dell'istituto previdenziale; sia perche' non puo' dirsi violato l'art. 41 Cost., in quanto l'equilibrio fra i diversi interessi in gioco - quello di assicurare l'adempimento degli obblighi previdenziali del datore di lavoro, cui corrisponde l'interesse dei lavoratori alla copertura previdenziale, e quello dei creditori dell'imprenditore in stato di dissesto -, quale viene determinato dall'operare delle norme in questione, non contrasta, ma, anzi, si conforma alle finalita' di ordine sociale che limitano la liberta' dell'iniziativa economica. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte