Ordinanza 276/1996 (ECLI:IT:COST:1996:276)
Massima numero 22643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22644


Titolo
ORD. 276/96 A. PENA - ISTANZA DI RIABILITAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - RIFERIMENTO AL GIORNO IN CUI LA PENA E' STATA ESEGUITA - DISTINZIONE TRA PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA E MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA, TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLA PENA STESSA - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita. Risulta infatti dalla stessa ordinanza di rimessione, che il condannato era gravato da una seconda condanna con applicazione della norma sulla recidiva specifica (art. 99, secondo comma, cod. pen.), dal cui passaggio in giudicato non era ancora decorso il termine decennale previsto in tale caso dall'art. 179, secondo comma, cod. pen., per la proposizione dell'istanza di riabilitazione. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte