Ordinanza 276/1996 (ECLI:IT:COST:1996:276)
Massima numero 22644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22643


Titolo
ORD. 276/96 B. PENA - ISTANZA DI RIABILITAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - RIFERIMENTO AL GIORNO IN CUI LA PENA E' STATA ESEGUITA - DISTINZIONE TRA PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA E MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA, TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLA PENA STESSA - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita. In ordine al caso di specie, nel quale la pena detentiva non e' soggetta a conversione perche' applicata ad un reato commesso dopo la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 136 cod. pen., ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, va rilevata l'erroneita' della premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente, poiche' l'art. 111, secondo comma, di tale legge prevede che la pena della multa inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge medesima si estingua col decorso del termine di dieci anni dalla predetta data o dal passaggio in giudicato della sentenza, se successivo, cosicche' l'esecuzione della pena - e conseguentemente il termine per chiedere la riabilitazione - non puo' essere ritardata all'infinito. Del resto, nell'ipotesi di mancata esecuzione della pena pecuniaria, la ritardata decorrenza del termine per chiedere la riabilitazione, in relazione al periodo di tempo necessario per l'estinzione della pena, non da' luogo ad una irragionevole disparita' di trattamento, rispetto al caso in cui la pena pecuniaria sia eseguita, corrispondendo ad una situazione obiettivamente diversa. - S. n. 131/1979. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte