Ordinanza 277/1996 (ECLI:IT:COST:1996:277)
Massima numero 22685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 277/96. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'INTERROGATORIO DEL P.M. PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE PER ORDINE DEL G.I.P. - QUESTIONE DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA CON RIFERIMENTO AL CASO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ACCOLTA DAL G.I.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 554, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla formulazione dell'imputazione disposta dal giudice per le indagini preliminari che non abbia accolto la richiesta di archiviazione, in quanto analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con riferimento al comma 1 del medesimo art. 554 c.p.p., sul presupposto che non puo' ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione. - V. O. n. 137/1995 e 47/1996. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte