Ordinanza 278/1996 (ECLI:IT:COST:1996:278)
Massima numero 22682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 278/96. MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - INAPPLICABILITA', NEL CASO IN CUI IL GIUDICE RITENGA CHE CON LA SENTENZA POSSA ESSERE CONCESSA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RITENUTA ANTICIPAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - CONSEGUENTE, LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., denunziato nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. La norma rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalita' sancito dal precedente comma secondo e non risulta lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa, che e' coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento cautelare. Inoltre, il rischio di ricusazione del giudice, dovuto, secondo il giudice 'a quo', al fatto che l'articolo impugnato postula una valutazione in concreto circa la concedibilita' del beneficio, la quale si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, non presenta alcun tipo di interferenza con gli invocati artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, Cost.; tantomeno risulta fondata la asserita violazione del principio di uguaglianza, giacche' i riflessi che una disposizione puo' generare sul piano delle singole "strategie processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalita'. - In tema di incompatibilita', v., da ultimo, S. n. 155/1996. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte