Ordinanza 279/1996 (ECLI:IT:COST:1996:279)
Massima numero 22803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 279/96. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE A DETTA UDIENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 232/1996, successiva all'ordinanza di rimessione. - Sull'incompatibilita' del giudice, v., altresi', tra le piu' recenti, S. n. 131/1996 e O. n. 24/1996. - Cfr., inoltre, fra le altre, S. n. 64/1991, nella quale si osserva, tra l'altro, che il giudice dell'udienza preliminare non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte