Sentenza 22/2022 (ECLI:IT:COST:2022:22)
Massima numero 44587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
16/12/2021; Decisione del
16/12/2021
Deposito del 27/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Salute (tutela della) - In genere - Trattamenti sanitari obbligatori e coattivi - Riserva assoluta di legge - Necessità che la legge preveda i «modi», oltre che ai «casi», del trattamento. (Classif. 230001).
Salute (tutela della) - In genere - Trattamenti sanitari obbligatori e coattivi - Riserva assoluta di legge - Necessità che la legge preveda i «modi», oltre che ai «casi», del trattamento. (Classif. 230001).
Testo
Allorché un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come "obbligatorio" - con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso -, ma anche come "coattivo" - potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana -, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona. Di qui la necessità che la legge preveda anche i «modi», oltre che i «casi», in cui un simile trattamento - che lo stesso art. 32, secondo comma, Cost. esige sia «determinato», e dunque descritto e disciplinato dalla legge - può essere eseguito contro la volontà del paziente. (Precedente: S. 238/1996 - mass. 22598).
Allorché un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come "obbligatorio" - con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso -, ma anche come "coattivo" - potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana -, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona. Di qui la necessità che la legge preveda anche i «modi», oltre che i «casi», in cui un simile trattamento - che lo stesso art. 32, secondo comma, Cost. esige sia «determinato», e dunque descritto e disciplinato dalla legge - può essere eseguito contro la volontà del paziente. (Precedente: S. 238/1996 - mass. 22598).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte