Ordinanza 284/1996 (ECLI:IT:COST:1996:284)
Massima numero 22823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 284/96. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO, DERIVANTE DA GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE, IN SEDE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO, ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE A DETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 284/96. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO, DERIVANTE DA GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE, IN SEDE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO, ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE A DETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza, essendo stata gia' dichiarata non fondata analoga questione, con sentenza n. 177/1996, la quale ultima rappresenta, in rapporto al caso dedotto, una specificazione del piu' generale enunciato della Corte, secondo il quale, perche' possa darsi una relazione tra distinte funzioni rilevante ai fini dell'insorgere dell'incompatibilita', occorre che esse appartengano a fasi diverse del processo, pena la frammentazione del procedimento con la conseguenza di dover disporre, per ogni atto da compiere, di un giudice diverso dal precedente. - cfr., altresi', S. nn. 155/1996, 131/1996, 448/1995, 124/1992. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza, essendo stata gia' dichiarata non fondata analoga questione, con sentenza n. 177/1996, la quale ultima rappresenta, in rapporto al caso dedotto, una specificazione del piu' generale enunciato della Corte, secondo il quale, perche' possa darsi una relazione tra distinte funzioni rilevante ai fini dell'insorgere dell'incompatibilita', occorre che esse appartengano a fasi diverse del processo, pena la frammentazione del procedimento con la conseguenza di dover disporre, per ogni atto da compiere, di un giudice diverso dal precedente. - cfr., altresi', S. nn. 155/1996, 131/1996, 448/1995, 124/1992. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte