Ordinanza 288/1996 (ECLI:IT:COST:1996:288)
Massima numero 22683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 07/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 288/96. INQUINAMENTO - SCARICHI NELLE ACQUE DI SOSTANZE PERICOLOSE - DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. N. 133 DEL 1992 - OBBLIGATORIETA' DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI PER GLI STABILIMENTI GIA' ESISTENTI ALLA DATA DEL 6 MARZO 1992 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO), SOLO NELLE LIMITATISSIME IPOTESI E PER I SOLI PROCESSI PRODUTTIVI PER I QUALI L'ALLEGATO B GIA' INDICA I VALORI LIMITE DI EMISSIONE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE, IN CASO DI INOSSERVANZA - MANCATO INTEGRALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE IN MATERIA - LAMENTATO, CONSEGUENTE CONTRASTO CON QUEST'ULTIMA - ASSERITA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 32 E 41 COST. - RICHIESTA DI DECISIONE DALLA QUALE DISCENDEREBBE L'AMPLIAMENTO DI UNA FATTISPECIE PENALE GIA' DEFINITA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 288/96. INQUINAMENTO - SCARICHI NELLE ACQUE DI SOSTANZE PERICOLOSE - DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. N. 133 DEL 1992 - OBBLIGATORIETA' DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI PER GLI STABILIMENTI GIA' ESISTENTI ALLA DATA DEL 6 MARZO 1992 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO), SOLO NELLE LIMITATISSIME IPOTESI E PER I SOLI PROCESSI PRODUTTIVI PER I QUALI L'ALLEGATO B GIA' INDICA I VALORI LIMITE DI EMISSIONE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE, IN CASO DI INOSSERVANZA - MANCATO INTEGRALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE IN MATERIA - LAMENTATO, CONSEGUENTE CONTRASTO CON QUEST'ULTIMA - ASSERITA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 32 E 41 COST. - RICHIESTA DI DECISIONE DALLA QUALE DISCENDEREBBE L'AMPLIAMENTO DI UNA FATTISPECIE PENALE GIA' DEFINITA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole "[...], contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]", e dell'art. 7, comma settimo, dello stesso decreto legislativo, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 Cost., in quanto renderebbero applicabile il decreto stesso, quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi produttivi per i quali l'allegato B gia' indica i valori di emissione, mentre differirebbero l'operativita' di tutte le altre disposizioni ivi contenute, al momento della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti dall'art. 2, comma terzo, con la conseguenza che la normativa interna risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e comunque piu' favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale adeguamento a quest'ultima. Posto che, tale direttiva comunitaria - la quale, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale stessa, non puo' ritenersi direttamente applicabile al caso di specie - e' stata attuata dal legislatore nazionale configurando la richiesta di autorizzazione agli scarichi di impianti esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate, come un obbligo sanzionato penalmente, la dichiarazione di illegittimita' della graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi prodotti dagli impianti esistenti, cosi' come richiesta dal giudice 'a quo', comporterebbe l'ampliamento di un precetto sanzionato penalmente, effetto questo la cui produzione e' preclusa, per giurisprudenza costante, alle decisioni della Corte. - Sulla inapplicabilita' delle direttive comunitarie nei confronti dei singoli, v. S. n. 168/1991; sui limiti in materia penale, S. nn. 411/1995, 313/1983, 108/1981 e O. nn. 146/1993, 377/1992. red.: A.M. Marini
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole "[...], contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]", e dell'art. 7, comma settimo, dello stesso decreto legislativo, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 Cost., in quanto renderebbero applicabile il decreto stesso, quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi produttivi per i quali l'allegato B gia' indica i valori di emissione, mentre differirebbero l'operativita' di tutte le altre disposizioni ivi contenute, al momento della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti dall'art. 2, comma terzo, con la conseguenza che la normativa interna risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e comunque piu' favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale adeguamento a quest'ultima. Posto che, tale direttiva comunitaria - la quale, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale stessa, non puo' ritenersi direttamente applicabile al caso di specie - e' stata attuata dal legislatore nazionale configurando la richiesta di autorizzazione agli scarichi di impianti esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate, come un obbligo sanzionato penalmente, la dichiarazione di illegittimita' della graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi prodotti dagli impianti esistenti, cosi' come richiesta dal giudice 'a quo', comporterebbe l'ampliamento di un precetto sanzionato penalmente, effetto questo la cui produzione e' preclusa, per giurisprudenza costante, alle decisioni della Corte. - Sulla inapplicabilita' delle direttive comunitarie nei confronti dei singoli, v. S. n. 168/1991; sui limiti in materia penale, S. nn. 411/1995, 313/1983, 108/1981 e O. nn. 146/1993, 377/1992. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte