Ordinanza 290/1996 (ECLI:IT:COST:1996:290)
Massima numero 22732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 290/96. POSSESSO - TUTELA - AZIONE DI MANUTENZIONE - REQUISITO DELL'ULTRANNUALITA' DEL POSSESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NECESSITA' DI REAZIONE IMMEDIATA ALLO SPOGLIO VIOLENTO O CLANDESTINO - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI - RAGIONEVOLE DISCIPLINA DIVERSA DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE - DISPONIBILITA' DI RIMEDI GIUDIZIARI DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 290/96. POSSESSO - TUTELA - AZIONE DI MANUTENZIONE - REQUISITO DELL'ULTRANNUALITA' DEL POSSESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NECESSITA' DI REAZIONE IMMEDIATA ALLO SPOGLIO VIOLENTO O CLANDESTINO - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI - RAGIONEVOLE DISCIPLINA DIVERSA DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE - DISPONIBILITA' DI RIMEDI GIUDIZIARI DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui accorda l'azione di manutenzione soltanto a chi abbia il possesso da oltre un anno, in quanto non contrasta con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza prevedere per situazioni diverse - la turbativa nel possesso, nel caso della norma impugnata, e lo spoglio violento o clandestino, nel caso delle norme indicate come 'tertium comparationis' - differenti presupposti di legittimazione all'azione, poiche' mentre il maggior allarme sociale destato dalla fattispecie di comparazione giustifica uno strumento di reazione immediato come l'azione di reintegrazione, nel caso in esame e' ragionevole che soltanto il possessore qualificato dell'esercizio protetto e socialmente non contestato del diritto possa esperire l'azione di manutenzione, che oltretutto, non e' l'unico rimedio di cui dispone il possessore contro il molestatore, con conseguente salvezza del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito. - Sull'azione di manutenzione: O. n. 151/1990. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui accorda l'azione di manutenzione soltanto a chi abbia il possesso da oltre un anno, in quanto non contrasta con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza prevedere per situazioni diverse - la turbativa nel possesso, nel caso della norma impugnata, e lo spoglio violento o clandestino, nel caso delle norme indicate come 'tertium comparationis' - differenti presupposti di legittimazione all'azione, poiche' mentre il maggior allarme sociale destato dalla fattispecie di comparazione giustifica uno strumento di reazione immediato come l'azione di reintegrazione, nel caso in esame e' ragionevole che soltanto il possessore qualificato dell'esercizio protetto e socialmente non contestato del diritto possa esperire l'azione di manutenzione, che oltretutto, non e' l'unico rimedio di cui dispone il possessore contro il molestatore, con conseguente salvezza del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito. - Sull'azione di manutenzione: O. n. 151/1990. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte