Ordinanza 291/1996 (ECLI:IT:COST:1996:291)
Massima numero 22869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 291/96. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UNA INDENNITA' SOSTITUTIVA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - OBBLIGAZIONE CON FACOLTA' ALTERNATIVA DAL LATO DEL CREDITORE - ANALOGHE QUESTIONI GIA' DICHIARATE INFONDATE O MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede la incondizionata facolta' del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto, sollevata sotto il profilo che il diritto all'indennita' sostitutiva sorgerebbe per effetto del licenziamento illegittimo e dovrebbe essere limitato ai casi in cui il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, sicche' la norma impugnata sarebbe in contrasto, da un lato, con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ponendo una tutela esorbitante rispetto agli interessi in giuoco, se confrontata con quella accordata ai dipendenti delle piccole imprese dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e, dall'altro, violerebbe il principio di liberta' di iniziativa economica privata per l'onere sproporzionato imposto agli equilibri finanziari delle imprese. Invero, analoghe questioni sono state gia' dichiarata non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sent. n. 81/1992, ordd. nn. 160/1992 e 77/1996), ritenendo che l'indennita' sostitutiva non ha funzione di risarcimento aggiuntivo a quello previsto dal precedente comma 4, ma, in connessione col diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, si inserisce in un rapporto obbligatorio avente la struttura di una obbligazione con facolta' alternativa del creditore, essendo attribuita al lavoratore la facolta' insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso. Tale facolta' non puo' essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia sull'ordine di reintegrazione, che e' il presupposto di esercizio della facolta' medesima (a meno che la revoca non sia accettata dal lavoratore). La norma, quindi, non puo' essere ritenuta irrazionale, mentre la posizione delle imprese incluse nell'area della "tutela reale" dei lavoratori contro i licenziamenti non puo' essere confrontata con quella delle imprese incluse nell'area della "tutela obbligatoria", trattandosi di posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della dimensione dell'impresa, piu' volte ritenuto giustificato dalla Corte. - V. S. nn. 81/1992, 44/1996; O. nn. 160/1992, 77/1996. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte