Ordinanza 293/1996 (ECLI:IT:COST:1996:293)
Massima numero 22642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 293/96. RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE AL DI FUORI DI ACCERTATE IPOTESI DI REATO - CONFIGURAZIONE DEL DANNO MORALE COME "SOTTOSPECIE DEL DANNO BIOLOGICO" - RITENUTO FONDAMENTO DELLA TUTELA DI ENTRAMBI NEL DETTATO DELL'ART. 32 COST. - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE ORDINARIO DI PORRE LIMITI E COMPRESSIONI ALLA TUTELA DEL DANNO MORALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DI QUELLO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 293/96. RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE AL DI FUORI DI ACCERTATE IPOTESI DI REATO - CONFIGURAZIONE DEL DANNO MORALE COME "SOTTOSPECIE DEL DANNO BIOLOGICO" - RITENUTO FONDAMENTO DELLA TUTELA DI ENTRAMBI NEL DETTATO DELL'ART. 32 COST. - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE ORDINARIO DI PORRE LIMITI E COMPRESSIONI ALLA TUTELA DEL DANNO MORALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DI QUELLO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto - posto che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilita' delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale - non essendo il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia dell'art. 32 Cost. (v. sentenza n. 37 del 1994), puo' essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ.. - V., altresi', S. nn. 88/1979, 184/1986, 356/1991, 372/1994. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione in quanto - posto che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilita' delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale - non essendo il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia dell'art. 32 Cost. (v. sentenza n. 37 del 1994), puo' essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ.. - V., altresi', S. nn. 88/1979, 184/1986, 356/1991, 372/1994. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte