Ordinanza 294/1996 (ECLI:IT:COST:1996:294)
Massima numero 22786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 294/96. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI EDILIZI CONTRAVVENZIONALI - ESTINZIONE PER CONCESSIONE IN SANATORIA - OMESSA PREVISIONE DELL'ESTINZIONE ANCHE NEL CASO DI CONDANNA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - RITENUTO USO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - PRINCIPIO GIA' AFFERMATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, in riferimento, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la parte in cui la norma impugnata, individuando nel rilascio in sanatoria della concessione edilizia una causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia urbanistica, non prevede tale causa di estinzione anche nel caso di condanna pronunciata con sentenza passata in giudicato, in quanto non e' irrazionale che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' di cui dispone, abbia fissato, in relazione allo status dell'azione penale, i limiti temporali di questa causa estintiva, che, oltretutto, e' rimessa all'iniziativa dello stesso responsabile dell'abuso. - Per una questione analoga, vedi. S. n. 369/1988. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte