Ordinanza 295/1996 (ECLI:IT:COST:1996:295)
Massima numero 22684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 22/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 295/96. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA AZIONI GIUDIZIARIE PROPOSTE DA TERZI - PREVISIONE DI SURROGA DELL'AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE STESSO, SALVO RIVALSA NEI CASO DI DOLO O COLPA GRAVE - ASSERITA ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DIRETTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE, ANCHE IN CASI DI DOLO O COLPA GRAVE - LAMENTATA, INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' DIRETTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, l. 11 luglio 1980, n. 312, denunciato, in riferimento all'art. 28 Cost., in quanto la norma, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, escluderebbe la responsabilita' diretta del pubblico dipendente, anche nei casi di dolo e di colpa grave. Posto, infatti, che secondo la costante giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalita' sussiste "con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti rientranti nell'ambito della sua competenza, mentre non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione dell'articolo censurato, non ricorrendo l'ipotesi del giudice istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-bis c.p.c., poiche' detta previsione (aggiunta dall'art. 25, l. 26 novembre 1990, n. 353) e' entrata in vigore successivamente alla proposizione della questione di costituzionalita' in esame. - V. O. nn. 436/1994, 215/1992, 147/1992, 199/1990 e S. n. 1104/1988. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte