Sentenza 296/1996 (ECLI:IT:COST:1996:296)
Massima numero 22952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 23/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 296/96. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DROGHE LEGGERE (NELLA SPECIE: DERIVATI DELLA CANAPA INDIANA) - CESSIONE GRATUITA DI MODESTI QUANTITATIVI DELLE STESSE PER USO PERSONALE DEL CESSIONARIO - CONDOTTA SANZIONATA PENALMENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA, IN CONSIDERAZIONE DELLA INTERVENUTA DEPENALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE DI DETENZIONE, ACQUISTO, IMPORTAZIONE DI QUALSIASI SOSTANZA STUPEFACENTE PER USO PERSONALE - COMPARAZIONE, ALTRESI', CON LA LIBERA CESSIONE DI SOSTANZE DI PARI NOCIVITA', QUALI IL TABACCO, L'ALCOOL E GLI PSICOFARMACI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 14, lett. b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - nella parte in cui prevedono come condotta sanzionata penalmente anche la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere (quali i derivati della canapa indiana) per uso personale del cessionario - in quanto, premesso che le ragioni della depenalizzazione referendaria delle tre condotte contemplate dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (l'importazione, l'acquisto e la detenzione), ove finalizzate all'uso personale, attengono integralmente alla persona dell'assuntore, e che le stesse vengono meno, invece, quando dalla persona dell'assuntore si passa a considerare altri soggetti diversi, il trattamento differenziato tra cessione e detenzione (o acquisto o importazione), anche quando qualificate l'una dalla destinazione finale della sostanza stupefacente all'uso personale del cessionario e l'altra a quello del detentore, non e' irragionevole perche' non c'e' l'immediatezza tra la condotta del cedente e la destinazione della sostanza all'uso personale del cessionario, essendo il rapporto tra cessione ed uso personale mediato dalla condotta di un soggetto (il cessionario) diverso dall'autore (il cedente) della condotta penalmente sanzionata. Ne consegue che l'atteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale - al quale e' altresi' riservata la valutazione della nocivita' dei vari tipi di droga -, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantita', qualunque sia il fine perseguito dal cedente, appare giustificato nonche' corrispondente ad un preciso obbligo internazionale di inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere. - V., pure, S. n. 360/1995. - Circa la discrezionalita' della valutazione del legislatore in ordine alla nocivita' dei vari tipi di droga, cfr. S. nn. 170/1982, 333/1991, 133/1992, 308/1992, nonche' O. n. 386/1987, 'ex plurimis'. - In ordine alla risalente differenza di disciplina delle bevande alcooliche, ispirata <>, v. anche S. nn. 104/1982 e 170/1982. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte