Sentenza 297/1996 (ECLI:IT:COST:1996:297)
Massima numero 22689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 23/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 297/96. STATO CIVILE (RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO) - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DA PARTE DI UN SOLO GENITORE IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA ATTRIBUZIONE DEL NOME E DEL COGNOME DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - MUTAMENTO DEL COGNOME - POSSIBILITA' DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A MANTENERE IL COGNOME PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITO, OVE QUESTO SIA DIVENUTO AUTONOMO SEGNO DISTINTIVO DELL'IDENTITA' PERSONALE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE ALL'IDENTITA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale, in quanto - premesso che la disposizione censurata, prescrivendo (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti del padre e' accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all'identita' personale, che comprende il diritto al nome come principale segno identificativo della persona - la medesima disposizione non prevede analoga tutela nel caso, sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile. Anche in tale ipotesi, invero, il figlio naturale ha visto intanto radicarsi la sua identita' in tale nome, la cui conservazione non viene pero' salvaguardata - come invece nel caso precedente - con il riconoscimento della facolta' di aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. - Cfr. S. n. 13/1994, nella quale la Corte ha affermato che il cognome <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte