Ordinanza 298/1996 (ECLI:IT:COST:1996:298)
Massima numero 22688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 23/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 298/96. AMNISTIA E INDULTO - REATO MILITARE DI TRUFFA - OMESSA INCLUSIONE TRA I REATI AMNISTIABILI ASSIEME AL REATO COMUNE DI TRUFFA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI PREVALENTI SULLE AGGRAVANTI ANCHE SPECIALI - APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA - OMESSA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, il giudice 'a quo' nel censurare la mancata previsione della truffa militare aggravata nell'elenco dei reati amnistiabili contenuto nelle norme impugnate, non ha motivato circa la possibilita' di applicare, mediante il computo delle circostanze attenuanti, la previsione generale di amnistia, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 75 del 1990). red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte