Sentenza 300/1996 (ECLI:IT:COST:1996:300)
Massima numero 22701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 23/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 300/96. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DI IMPOSTA DOGANALE - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, OVE DALL'ESECUZIONE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 300/96. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DI IMPOSTA DOGANALE - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, OVE DALL'ESECUZIONE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensi' ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per cio' stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensi' ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per cio' stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte