Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Omessa specificazione delle competenze statutarie - Riferimento a disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica - Conseguente limite alla potestà legislativa della Regione, anche statutaria - Ammissibilità della questione. (Classif. 113006).
Nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione a statuto speciale o di una Provincia autonoma, la mancata indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione, qualora siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. (Precedente: S. 255/2020 - mass. 43058).
L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in attesa di una revisione degli statuti speciali, ha perseguito l'obiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del Titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia; conseguentemente, esso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se non per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e questo sino all'adeguamento degli statuti speciali al nuovo art. 117 Cost. (Precedente: S. 370/2006 - mass. 30760).