Sentenza 301/1996 (ECLI:IT:COST:1996:301)
Massima numero 22699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 23/07/1996; Pubblicazione in G. U. 14/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 301/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ESCLUSIONE, PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 142/92, DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DEI DANNI SUBITI DAL CONIUGE TRASPORTATO, COMPROPRIETARIO DEL VEICOLO PER EFFETTO DELLA COMUNIONE LEGALE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE SITUAZIONI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a) l. 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 l. 19 febbraio 1992, n. 142 - nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - in quanto, posto che la disposizione impugnata e'(ra) connotata dall'ontologico e naturale collegamento sussistente tra l'esclusione della garanzia ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ. (soggetti che non assumevano la veste di terzi per il solo fatto della loro particolare relazione giuridica con il bene), la abrogazione di tale collegamento, operata dall'art. 28 l. n. 142 del 1992, motivata dalla necessita' di conformare la disciplina interna a quella comunitaria e costituente il punto finale di una complessa e articolata evoluzione legislativa, non consente di considerare la nuova disciplina come idoneo "tertium comparationis" della previgente disposizione; ed in quanto sulla ragionevolezza della disposizione medesima non ha influito la sopraggiunta riforma del diritto di famiglia, laddove ha considerato l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale della famiglia, tenuto conto che, una volta instauratosi tale regime, i coniugi non possono sfuggire alle conseguenze giuridiche (fra le quali si inserisce la responsabilita' ex art. 2054, comma 3, cod. civ.) che la legge ricollega alla comproprieta' di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva. - S. n. 188/1991. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte