Sentenza 305/1996 (ECLI:IT:COST:1996:305)
Massima numero 22787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHELI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 24/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 305/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO ALLE PERSONE INVESTITE - ARRESTO DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA CHE SI SIA DATO ALLA FUGA - LAMENTATA INCOERENZA CON LA DISCIPLINA GENERALE DELL'ARRESTO, IN RIFERIMENTO AI LIMITI DELLA PENA EDITTALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 3, PRIMO COMMA, COST. - RITENUTA COERENZA CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-DELEGA, PUR IN ASSENZA DI UNA DIRETTIVA ESPRESSA - DEROGA NON IRRAGIONEVOLE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELL'ARRESTO - FINALITA' DI PROTEZIONE DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 305/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO ALLE PERSONE INVESTITE - ARRESTO DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA CHE SI SIA DATO ALLA FUGA - LAMENTATA INCOERENZA CON LA DISCIPLINA GENERALE DELL'ARRESTO, IN RIFERIMENTO AI LIMITI DELLA PENA EDITTALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 3, PRIMO COMMA, COST. - RITENUTA COERENZA CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-DELEGA, PUR IN ASSENZA DI UNA DIRETTIVA ESPRESSA - DEROGA NON IRRAGIONEVOLE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELL'ARRESTO - FINALITA' DI PROTEZIONE DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiche' la previsione, ivi contenuta, dell'arresto facoltativo del conducente che, a seguito di incidente con danni alle persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga senza ottemperare all'obbligo di fermarsi, per un verso, costituisce un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante, al cui apparente "silenzio" in ordine alla facolta' di procedere all'arresto nel caso in esame non puo' attribuirsi il valore di direttiva contraria, stante il vincolo imposto al legislatore delegato, nell'art. 2, comma 1, della l. 13 giugno 1991, n. 190, di prevedere nuovi reati e la modifica delle sanzioni penali vigenti per le ipotesi piu' gravi di comportamenti da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione o per la sicurezza individuale e collettiva, salvo il limite massimo delle pene edittali riprodotto dalla norma impugnata, e, per un altro verso, rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria in tema di arresto, quanto al limite di pena edittale considerato, non irragionevolmente compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', al fine di garantire un intervento immediato nei confronti di chi, abbandonando le vittime degli incidenti stradali a lui riconducibili, abbia posto in pericolo il bene giuridico della sicurezza individuale e collettiva che il codice della strada e' vincolato a proteggere. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiche' la previsione, ivi contenuta, dell'arresto facoltativo del conducente che, a seguito di incidente con danni alle persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga senza ottemperare all'obbligo di fermarsi, per un verso, costituisce un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante, al cui apparente "silenzio" in ordine alla facolta' di procedere all'arresto nel caso in esame non puo' attribuirsi il valore di direttiva contraria, stante il vincolo imposto al legislatore delegato, nell'art. 2, comma 1, della l. 13 giugno 1991, n. 190, di prevedere nuovi reati e la modifica delle sanzioni penali vigenti per le ipotesi piu' gravi di comportamenti da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione o per la sicurezza individuale e collettiva, salvo il limite massimo delle pene edittali riprodotto dalla norma impugnata, e, per un altro verso, rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria in tema di arresto, quanto al limite di pena edittale considerato, non irragionevolmente compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', al fine di garantire un intervento immediato nei confronti di chi, abbandonando le vittime degli incidenti stradali a lui riconducibili, abbia posto in pericolo il bene giuridico della sicurezza individuale e collettiva che il codice della strada e' vincolato a proteggere. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte